Deputazione di Storia Patria per la Calabria
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Statuto

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA CALABRIA
S T A T U T O
(Approvato con D.P.R. 5 gennaio 1963, n. 409)


Art. 1
La Deputazione di Storia Patria per la Calabria ha il compito di promuovere gli studi storici relativi alla regione, con la eventuale collaborazione di altri enti ed istituti.
La Deputazione ha sede a Reggio Calabria, salvo quanto disposto dal successivo art. 9 – ultimo comma.

Art. 2
Essa ha anche l'alta tutela del patrimonio storico ed artistico della regione. Pertanto, interpone la propria autorità e la propria opera a difesa delle ricchezze bibliografiche, paleografiche, monumentali ed artistiche minacciate, trascurate o male adibite; interviene in caso di ingiustificate restrizioni agli studi o, comunque, di fatti che intralcino il libero svolgimento delle ricerche storiche regionali; tende con tutti i mezzi allo sviluppo della cultura particolarmente storica e degli Istituti ad essa connessi; esprime parere sulla toponomastica della regione. Essa non ha fini di lucro.

Art. 3
L'anno accademico della Deputazione ha inizio il 1° novembre di ciascun anno solare.


Art. 4
La Deputazione si compone di deputati, in numero non superiore a 50, di soci aderenti e di soci benemeriti, entrambi in numero indeterminato.
I deputati sono scelti fra coloro che, per mezzo di pubblicazioni o di altre attività specifiche nel campo degli studi, hanno dimostrato di poter efficacemente cooperare al raggiungimento dei fini della Deputazione. La loro nomina, su proposta del Consiglio direttivo o di due deputati, è deliberata dall'Assemblea a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto. Le proposte di nomina, redatte per iscritto e motivate, devono essere presentate al Consiglio direttivo per il preventivo esame e l'inserzione nell'ordine del giorno.
I soci aderenti sono ammessi su loro domanda, presentata da un deputato e dietro semplice deliberazione del Consiglio direttivo.
Tra i soci benemeriti sono accolti, su proposta motivata del Consiglio direttivo e con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza di voti, quelle persone e quegli enti che acquistino particolari benemerenze verso la Deputazione.

Art. 5
Tutti i deputati ed i soci sono tenuti al versamento di una quota annua, fissata dal Consiglio direttivo. Essi hanno diritto a ricevere l'organo sociale o, in mancanza di questo, le pubblicazioni edite dalla Deputazione stabilite dal Consiglio stesso. Sul prezzo di vendita delle altre pubblicazioni sociali, godono di uno speciale sconto nella misura che viene pure fissata dal Consiglio direttivo. Essi hanno, inoltre, diritto a servirsi delle raccolte bibliografiche e documentarie di proprietà della Deputazione. I deputati e i soci aderenti che per almeno tre anni non partecipano alla vita della Deputazione e non versano la quota sociale sono ritenuti dimissionari e il Consiglio direttivo ne prende Atto.

Art. 6
Organi della Deputazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere. Tutte le cariche elettive sono assolutamente gratuite; vengono, nondimeno, rimborsate le spese sostenute nell'interesse o in rappresentanza della Deputazione o per mandato del Consiglio direttivo.

Art. 7
L'Assemblea è composta da tutti i deputati. È convocata in adunanza ordinaria nel primo quadrimestre di ogni anno; in adunanza straordinaria ogni altra volta sia giudicato necessario dal Consiglio direttivo o ne sia avanzata richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei deputati.
Nell'adunanza ordinaria sarà anche tenuta una manifestazione a carattere scientifico.
La convocazione deve essere spedita quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e contenere l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 8
L'Assemblea elegge i deputati e il Consiglio direttivo; approva: il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, relazione annuale – da spedirsi successivamente, in copia, al Ministero della pubblica istruzione * – , il piano di lavoro predisposto annualmente dal Consiglio direttivo; nomina ogni anno, tra i deputati, un Collegio dei revisori dei conti – formato da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti – al quale spetta di esprimere parere scritto sulla gestione finanziaria annuale della Deputazione; delibera sulle modifiche dello statuto e su ogni altra questione della vita dell'Istituto che il Consiglio direttivo o i deputati crederanno sottoporle.

Art. 9
Per la validità dell'Assemblea occorre che sia presente almeno la metà più uno del numero dei deputati; tuttavia, è ugualmente valida in seconda convocazione – che può aver luogo nello stesso giorno della prima, alla distanza di almeno un'ora – qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea s'intendono se adottate a maggioranza di voti.
I deputati che non potranno intervenire avranno facoltà di farsi rappresentare da altro deputato presente in Assemblea, mediante delega scritta che dovrà essere consegnata al Presidente prima dell'apertura dell'adunanza.
Le adunanze possono tenersi sia nella sede ufficiale sia in altra località che il Consiglio direttivo riterrà opportuno prescegliere.

Art. 10
Per le modificazioni dello statuto – che possono essere proposte dal Consiglio direttivo oppure, per iscritto e con sufficiente motivazione, da almeno un terzo dei deputati – è indispensabile la presenza della metà più uno dei deputati.

Art. 11
Il Consiglio direttivo è composto di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Segretario generale, di un Tesoriere e di cinque Consiglieri, tutti scelti fra i deputati a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto.
Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. Alla loro sostituzione provvede l'Assemblea.
Per particolari attività o manifestazioni, il Consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di deputati o soci che potrà invitare ad intervenire alle sue adunanze con un voto consultivo.

Art. 12
Il Consiglio direttivo provvede all'amministrazione ed alle attività della Deputazione, delibera su tutto quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, indice convegni periodici, organizza manifestazioni e prende tutte quelle iniziative che sono nell'interesse dell'Istituto in conformità al piano di lavoro approvato dall'Assemblea. È sua cura costante lo sviluppo dell'azione della Deputazione e dei suoi fini di incremento della cultura storica regionale.
Esso delibera a maggioranza di voti e le sue adunanze sono valide quando siano presenti non meno di cinque dei suoi membri effettivi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o a richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Art. 13
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Deputazione; convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea; promuove e dirige in genere tutte le attività dell'Istituto.

Art. 14
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in quelle funzioni cui egli sia impedito.

Art. 15
Il Segretario assolve tutte le mansioni inerenti al suo ufficio e tutte le altre funzioni che gli possono essere affidate dal Consiglio.

Art. 16
Il Tesoriere ha in consegna, sotto la sua responsabilità, il patrimonio e la cassa della Deputazione, provvede alle riscossioni delle entrate ordinarie e straordinarie, ai pagamenti delle spese ordinarie e – su mandato del Presidente – di quelle straordinarie; compila e presenta al Presidente il bilancio consuntivo dell'anno sociale trascorso ed il preventivo di quello in corso; provvede alla conservazione di tutti i registri e documenti relativi al patrimonio ed alla contabilità della Deputazione.

Art. 17
La Deputazione provvede, per le sue attività, con i contributi ordinari e straordinari dello Stato, delle Amministrazioni provinciali e comunali, di enti economici, di privati, dei deputati e dei soci. Può accettare donazioni e lasciti.

Art. 18
Per il raggiungimento dei suoi fini, la Deputazione – secondo le proprie possibilità e le deliberazioni dell'Assemblea – provvede alla stampa di pubblicazioni scientifiche; e può anche prendere iniziative per borse di studio, concorsi a premio, ed altre manifestazioni intese allo sviluppo degli studi storici regionali.



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